In tema di IVA per il servizio di somministrazione di energia elettrica in condominio è possibile chiederne la diminuzione a quella nella misura agevolata al 10% se si tratta di consumo destinato a condominio residenziale.
È questo nella sostanza quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 142 del 3 marzo 2021.
IVA al 10% in condominio, il quesito
L’imposta sul valore aggiunto, specifica l’art. 1 del d.p.r. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
Esistono varie aliquote IVA, ossia varie misure del tributo in relazione alla tipologia di bene/servizio oggetto di cessione/prestazione, com’è noto c’è l’imposta al 4%, al 10% e quella in misura ordinaria al 22%.
Riguardo all’energia elettrica fornita in relazione alle parti comuni di un edificio in condominio qual è l’aliquota applicabile?
È questa nella sostanza la domanda che un contribuente ha rivolto all’Agenzia delle Entrate, con l’interpello che ha avuto la risposta citata in principio.
L’istante ha ipotizzato richiamando il n. 103), della Tabella A, Parte III, allegata al d.p.r. citato nonché la prassi esistente in materia, che secondo lui è possibile applicare l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento nella ipotesi di somministrazione di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni di condomini “esclusivamente residenziali”, ossia composti da abitazioni che utilizzano l’energia esclusivamente per “uso domestico”
La particolarità del quesito sta anche nel fatto che per condominio “esclusivamente residenziale” per l’istante si può anche intendere quel condominio nel quale sono presenti unità immobiliari a destinazione commerciale, ma le stesse sono “completamente indipendenti negli accessi (lato strada), nei servizi (riscaldamento) e nelle utenze (energia elettrica) e godono di un sistema di illuminazione e riscaldamento autonomi, esclusi dai riparti delle spese condominiali“.
IVA al 10% in condominio, il responso dell’AdE
Come sempre quando risponde ad un interpello l’AdE premette alla risposta nel merito cenni generali agli istituti di riferimento, in questo caso l’IVA e la sua aliquota al 10% ed il condominio.
In relazione ad esso l’Agenzia ritiene di qualificarlo dal punto di vista soggettivo, come si suole, mero ente di gestione delle cose comuni per conto dei condòmini, specificando che beni e servizi comuni sono meri accessori delle unità immobiliari e che di conseguenza se queste hanno destinazione residenziale, la medesima va riconosciuta anche ai beni di cui all’art. 1117 c.c.
Non solo: l’AdE aderendo all’impostazione fornita dal contribuente specifica che “in considerazione del fatto che le uniche 3 unità immobiliari ad uso commerciale sono totalmente autonome e non collegate ad alcun servizio né parte comune del Condominio (né alla scala, né ai box, né agli ascensori, ecc.), come dimostra il Regolamento contrattuale del 25.11.2015 e come può dimostrare un qualunque accesso in loco, risulta che il Condominio […] è, dal punto di vista del consumo di energia elettrica e gas, un Condominio “esclusivamente residenziale”“.
Ciò che conta dunque non è la presenza di unità immobiliari con destinazione commerciale, ma che queste non fruiscano dell’energia elettrica per la quale si domanda l’applicazione dell’aliquota agevolata.
IVA al 10% in condominio, come richiederla e la responsabilità di amministratore e gestore
L’ente specifica altresì un aspetto molto interessante connesso alla richiesta di applicazione dell’imposta in misura ridotta e le conseguenze per il caso di erronea applicazione.
Si legge nel testo della risposta ad interpello che pur in presenza della dichiarazione rilasciata dall’amministratore di condominio, nella quale egli dichiara sotto la propria responsabilità, che l’energia elettrica somministrata al condominio è utilizzata esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come “domestici” – chiaramente anche nelle condizioni di fatto come quelle indicate dall’istante – rimane ferma la responsabilità del gestore del servizio elettrico per il recupero della maggiore imposta ove in sede di controllo si ravvisi la mancanza delle condizioni di legge, così come interpretate, per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata.
Chiaramente se per quella specifica fornitura si dovesse accertare che l’IVA non era dovuta al 10%, ma al 22% il gestore avrà titolo di rivalsa verso il condominio e questi, nel caso di dichiarazione erronea, verso l’amministratore.
Fonte: https://www.condominioweb.com/iva-energia-elettrica-condominio-aliquota-ridotta.17886